Articolo 771 del Codice Civile

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L' art. 771 del Codice Civile è rubricato “ Donazione di beni futuri ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante. Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati.

Qualora oggetto della donazione sia una universalità di cose e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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