Articolo 789 del Codice Civile

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L' art. 789 del Codice Civile è rubricato “ Inadempimento o ritardo nell'esecuzione ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il donante, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'eseguire la donazione, è responsabile soltanto per dolo o per colpa grave.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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