Articolo 790 del Codice Civile

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L' art. 790 del Codice Civile è rubricato “ Riserva di disporre di cose determinate ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando il donante si è riservata la facoltà di disporre di qualche oggetto compreso nella donazione o di una determinata somma sui beni donati, e muore senza averne disposto, tale facoltà non può essere esercitata dagli eredi.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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