Articolo 818 del Codice Civile

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L' art. 818 del Codice Civile è rubricato “ Regime delle pertinenze”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto.

Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.

La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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