Articolo 817 del Codice Civile

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L' art. 817 del Codice Civile è rubricato “ Pertinenze ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa.

La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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