Articolo 816 del Codice Civile

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L' art. 816 del Codice Civile è rubricato “ Universalità di mobili ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria.

Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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