Articolo 815 del Codice Civile

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L' art. 815 del Codice Civile è rubricato “ Beni mobili iscritti in pubblici registri ”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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