Articolo 830 del Codice Civile

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L' art. 830 del Codice Civile è rubricato “ Beni degli enti pubblici non territoriali”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Beni degli enti pubblici non territoriali.

I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali.

Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 828.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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