Articolo 834 del Codice Civile

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L' art. 834 del Codice Civile è rubricato “Espopriazione per pubblico interesse”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.

Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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