Articolo 835 del Codice Civile

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L' art. 835 del Codice Civile è rubricato “Requisizioni”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.

Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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