Articolo 851 del Codice Civile

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L' art. 851 del Codice Civile è rubricato “Trasferimenti coattivi”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il consorzio indicato dall'articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento.

Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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