Articolo 852 del Codice Civile

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L' art. 852 del Codice Civile è rubricato “Trasferimenti esclusi dai trasferimenti”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi:

1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica;
2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi;
3) le aree fabbricabili;
4) gli orti, i giardini, i parchi;
5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;
6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;
7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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