Articolo 893 del Codice Civile

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L' art. 893 del Codice Civile è rubricato “Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.





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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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