Articolo 894 del Codice Civile

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L' art. 894 del Codice Civile è rubricato “Alberi a distanza non legale”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.





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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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