Articolo 895 del Codice Civile

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L' art. 895 del Codice Civile è rubricato “Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l'albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale.

La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.





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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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