Articolo 898 del Codice Civile

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L' art. 898 del Codice Civile è rubricato “Comunione di siepi”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario.

Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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