Articolo 899 del Codice Civile

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L' art. 899 del Codice Civile è rubricato “Comunione di alberi”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Gli alberi sorgenti nella siepe sono comuni.

Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario.

Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l'autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.




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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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