L' art. 951 del Codice Civile è rubricato “Azione per apposizione di termini”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.
Breve spiegazione:
L’articolo in esame disciplina il regolamento dei confini tra fondi contigui (cioè vicini).
È bene fare una premessa: i confini possono essere naturali (ad esempio siepi, fiumi, alberi) oppure artificiali o segnati da termini (paletti, staccionate, muretti ecc.).
Il confine è una linea immaginaria che separa due proprietà.
Per rendere questa linea visibile e riconoscibile, spesso vengono creati manufatti (il classico muretto con rete) o segni tangibili lungo la linea stessa. Questi manufatti sono proprio i termini.
L’articolo 951 disciplina questa casistica e stabilisce che, se i termini mancano o sono diventati irriconoscibili (ad esempio perché caduti o distrutti), ognuno dei proprietari può chiedere che siano rimessi o apposti per la prima volta, con le spese divise tra i proprietari, cioè ognuno paga la propria quota (ad esempio metà).
Esempio: i terreni di Tizio e Caio erano divisi da una staccionata che segnava il confine. Con il mal tempo, la staccionata è caduta. Tizio può chiedere a Caio di ripristinarla, e il costo per rifarla sarà diviso tra i due
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