Articolo 952 del Codice Civile

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L' art. 952 del Codice Civile è rubricato “Costituzione del diritto di superficie”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.

Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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