Articolo 1035 del Codice Civile

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L' art. 1035 del Codice Civile è rubricato “Attraversamento di acquedotti”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui può attraversare al disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti, appartengano essi al proprietario del fondo o ad altri, purché esegua le opere necessarie a impedire ogni danno o alterazione degli acquedotti stessi.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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