Articolo 1036 del Codice Civile

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L' art. 1036 del Codice Civile è rubricato “Attraversamento di fiumi o di strade”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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