L' art. 1036 del Codice Civile è rubricato “Attraversamento di fiumi o di strade”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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Se per la condotta delle acque occorre attraversare strade pubbliche o corsi di acque pubbliche, si osservano le leggi e i regolamenti sulle strade e sulle acque.
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