Articolo 1041 del Codice Civile

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L' art. 1041 del Codice Civile è rubricato “ Letto dell'acquedotto”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
È sempre in facoltà del proprietario del fondo servente di far determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di capisaldi o soglie da riportarsi a punti fissi. Se però di tale facoltà egli non ha fatto uso al tempo della concessione dell'acquedotto, deve sopportare la metà delle spese occorrenti.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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