Articolo 1042 del Codice Civile

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L' art. 1041 del Codice Civile è rubricato “Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se un corso d'acqua impedisce ai proprietari dei fondi contigui l'accesso ai medesimi, o la continuazione dell'irrigazione o dello scolo delle acque, coloro che si servono di quel corso sono obbligati, in proporzione del beneficio che ne ritraggono, a costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti per un comodo e sicuro transito, come pure le botti sotterranee, i ponti-canali o altre opere simili per continuare l'irrigazione o lo scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall'usucapione.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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