Articolo 1043 del Codice Civile

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L' art. 1043 del Codice Civile è rubricato “Scarico coattivo”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio è domandato al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente di ricevere nel suo fondo.

Lo scarico può essere anche domandato per acque impure, purché siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o molestia.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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