Articolo 1045 del Codice Civile

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L' art. 1045 del Codice Civile è rubricato “Utilizzazione di fogne o di fossi altrui”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui, o che altrimenti possono approfittare dei lavori fatti in forza dell'articolo precedente, hanno facoltà di servirsene per risanare i loro fondi, a condizione che non ne venga danno ai fondi già risanati e che essi sopportino le nuove spese occorrenti per modificare le opere già eseguite, affinché queste siano in grado di servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino una parte proporzionale delle spese già fatte e di quelle richieste per il mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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