L' art. 1046 del Codice Civile è rubricato “Norme per l'esecuzione delle opere”.
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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Nell'esecuzione delle opere indicate dagli articoli precedenti sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'articolo 1033 e degli articoli 1035 e 1036.
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