Articolo 1056 del Codice Civile

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L' art. 1056 del Codice Civile è rubricato “Passaggio di condutture elettriche”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Ogni proprietario è tenuto a dare passaggio per i suoi fondi alle condutture elettriche, in conformità delle leggi in materia.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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