Articolo 1057 del Codice Civile

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L' art. 1057 del Codice Civile è rubricato “Passaggio di vie funicolari”.

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Ogni proprietario è parimenti tenuto a lasciar passare sopra il suo fondo le gomene di vie funicolari aeree a uso agrario o industriale e a tollerare sul fondo le opere, i meccanismi e le occupazioni necessarie a tale scopo, in conformità delle leggi in materia.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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