Articolo 1076 del Codice Civile

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L' art. 1076 del Codice Civile è rubricato “Esercizio limitato della servitù".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'esercizio di una servitù in tempo diverso da quello determinato dal titolo o dal possesso non ne impedisce l'estinzione per prescrizione.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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