L' art. 1077 del Codice Civile è rubricato “Servitù costituite sul fondo enfiteutico".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le servitù costituite dall'enfiteuta sul fondo enfiteutico cessano quando l'enfiteusi si estingue per decorso del termine , per prescrizione o per devoluzione.
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