Articolo 1097 del Codice Civile

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L' art. 1097 del Codice Civile è rubricato “Diritto agli avanzi d'acqua".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando l'acqua è concessa, riservata o posseduta per un determinato uso, con restituzione al concedente o ad altri di ciò che ne sopravanza, tale uso non può variarsi a danno del fondo a cui la restituzione è dovuta.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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