Articolo 1098 del Codice Civile

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L' art. 1098 del Codice Civile è rubricato “Divieto di deviare acque di scolo o avanzi d'acqua".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il proprietario del fondo vincolato alla restituzione degli scoli o degli avanzi d'acqua non può deviarne una parte qualunque adducendo di avervi introdotto una maggiore quantità di acqua viva o un diverso corpo, ma deve lasciarli discendere nella totalità a favore del fondo dominante.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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