Articolo 1099 del Codice Civile

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L' art. 1098 del Codice Civile è rubricato “Sostituzione di acqua viva".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo di acqua viva, la cui quantità è determinata dall'autorità giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.



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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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