Articolo 1164 del Codice Civile

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L' art. 1164 del Codice Civile è rubricato “Interversione del possesso".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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