Articolo 1165 del Codice Civile

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L' art. 1165 del Codice Civile è rubricato “Applicazione di norme sulla prescrizione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Le disposizioni generali sulla prescrizione, quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione e al computo dei termini si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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