Articolo 1168 del Codice Civile

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L' art. 1168 del Codice Civile è rubricato “Azione di reintegrazione".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.

L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità.

Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.

La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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