Articolo 1167 del Codice Civile

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L' art. 1167 del Codice Civile è rubricato “Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.

L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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