Articolo 1668 del Codice Civile

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L' art. 1668 del Codice Civile è rubricato “Contenuto della garanzia per difetti dell'opera".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore.

Se però le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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