Articolo 1178 del Codice Civile

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L' art. 1178 del Codice Civile è rubricato “Obbligazione generica".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando l'obbligazione ha per oggetto la prestazione di cose determinate soltanto nel genere, il debitore deve prestare cose di qualità non inferiore alla media.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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