Articolo 1179 del Codice Civile

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L' art. 1179 del Codice Civile è rubricato “Obbligo di garanzia".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Chi è tenuto a dare una garanzia, senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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