Articolo 1180 del Codice Civile

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L' art. 1180 del Codice Civile è rubricato “Adempimento del terzo".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione. Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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