Articolo 1188 del Codice Civile

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L' art. 1188 del Codice Civile è rubricato “Destinatario del pagamento".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo.

Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore, se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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