Articolo 1189 del Codice Civile

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L' art. 1188 del Codice Civile è rubricato “Pagamento al creditore apparente".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.

Chi ha ricevuto il pagamento è tenuto alla restituzione verso il vero creditore, secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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