Articolo 1190 del Codice Civile

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L' art. 1190 del Codice Civile è rubricato “Pagamento al creditore incapace".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo non libera il debitore, se questi non prova che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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