Articolo 1191 del Codice Civile

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L' art. 1191 del Codice Civile è rubricato “Pagamento eseguito da un incapace".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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