L' art. 1198 del Codice Civile è rubricato “Cessione di un credito in luogo dell'adempimento".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito, l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti.
È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'art. 1267.
Per consultare altri articoli del Codice Civile, visita la sezione dedicata qui o utilizza la barra di ricerca.