Articolo 1199 del Codice Civile

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L' art. 1199 del Codice Civile è rubricato “Diritto del debitore alla quietanza".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore.

Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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