Articolo 1203 del Codice Civile

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L' art. 1203 del Codice Civile è rubricato “Surrogazione legale".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:
1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;v 2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;
3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;
4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
5) negli altri casi stabiliti dalla legge.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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