Articolo 1204 del Codice Civile

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L' art. 1204 del Codice Civile è rubricato “Terzi garanti".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.

Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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