L' art. 1204 del Codice Civile è rubricato “Terzi garanti".
Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
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La surrogazione contemplata nei precedenti articoli ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Se il credito è garantito da pegno, si osserva la disposizione del secondo comma dell'art. 1263.
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