Articolo 1205 del Codice Civile

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L' art. 1205 del Codice Civile è rubricato “Surrogazione parziale".

Di seguito è riportato il testo integrale dell'articolo:
Se il pagamento è parziale, il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario.


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Autore: Avvocato Carlo Alberto Labombarda

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